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Come tutelare con un contratto lo sviluppo software?

Come tutelare con un contratto lo sviluppo software?


Cosa si intende per programma informatico fatto su misura?

Proviamo a spiegare questo concetto con un esempio reale.
Un soggetto si rivolge a un’impresa (o a un lavoratore autonomo) perché questa progetti e realizzi un software con caratteristiche funzionali tali da soddisfare le sue particolari esigenze (come, ad esempio, l’informatizzazione della contabilità di un’impresa o della gestione del magazzino).

Il contratto di sviluppo, dunque, è ben diverso da quello dell’acquisto di un software standard, venduto attraverso i canali della grande distribuzione, perché l’utente non acquista un prodotto già esistente sul mercato, ma dà incarico di “redigere” uno specifico programma adatto alle sue necessità e per mezzo del quale intende procedere all’informatizzazione dell’intera sua attività o di una fase di essa.
L’attività che conduce allo sviluppo di un software può essere scomposta in diverse fasi, che possiamo definire ad un alto livello di astrazione e di semplificazione come:

  • progettazione
  • sviluppo

Per semplicità si è deciso di raggruppare diverse fasi all’interno di una sola fase.

Ad esempio, la fase di progettazione comprende almeno la fase dello studio fattibilità e l’analisi dei requisiti.

La fase di sviluppo, invece, comprende quella di testing e di rilascio.

La prima fase è quella di progettazione (usualmente definita «studio di fattibilità»), che partendo dai requisiti posti dal committente, cioè dagli obiettivi che intende conseguire e dai mezzi che intende mettere a disposizione a questo scopo, sfocia in un documento nel quale sono indicate le specifiche funzionali del software da realizzare, le condizioni che esso deve soddisfare, i tempi e il costo della realizzazione e, infine, il piano dei test di accettazione.

La seconda fase è, invece, quella propriamente esecutiva del software progettato.

Tali fasi sono entrambe presenti nel caso di un programma informatico (software) costruito su misura per un cliente. E’ necessario, infatti, che tutti i requisiti del clienti siano sviscerati e concorrano, tramite la progettazione, a portare alla realizzazione del sistema informatico.

Riprendendo le due fasi descritte, quel che succede nella realtà è che le stesse possano essere oggetto di due contratti separati (analogamente a quanto avviene, ad esempio, nel campo delle costruzioni edili, ove sono nettamente distinte la fase progettuale, affidata al progettista, e quella di esecuzione, affidata invece all’impresa appaltatrice dei lavori).
Nella pratica, però, questo non è sempre vero e la discriminante è sicuramente costituita dall’importo delle attività.

Può essere usuale, per operazioni di elevato valore economico, stipulare due distinti contratti, ma la prassi diventa meno frequente per progetti minori. In tal caso quello che succede è che il committente si rivolga a un’impresa informatica affidandole, con un unico contratto, sia la progettazione sia la realizzazione del software.

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